Un fascio di spighe legate insieme da un nastro rosso scuro, su lino chiaro: copertina della guida sul marchio collettivo
Immagine generata tramite intelligenza artificiale

Un marchio collettivo è un segno che più imprese usano e che un solo soggetto possiede. Lo registra un ente: una persona giuridica di diritto pubblico, o un'associazione di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti. L'ente lo concede in uso a chi rispetta un regolamento d'uso allegato alla domanda1. In Italia le società di capitali sono escluse, come ci spiega l'UIBM, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi2.

Questa pagina serve a chi guida un consorzio o un'associazione di produttori e deve decidere se il marchio collettivo è lo strumento giusto, e cosa serve per strutturarlo.

Cos'è un marchio collettivo (e cosa non è)

Serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità: questa è la definizione dell'UIBM3. Nell'Unione europea distingue i prodotti e i servizi dei membri di un'associazione da quelli di altre, come spiega l'EUIPO, l'ufficio dei marchi dell'Unione4.

Non è un marchio in comproprietà. Il titolare è uno, ma non è colui che lo usa direttamente: lo usano soggetti diversi da lui, che aderiscono all'ente23. Il titolare lo concede in uso a produttori o commercianti, alle condizioni del regolamento5.

Per il resto valgono le regole degli altri marchi, dove non contrastano con la sua natura6: si deposita nelle classi di Nizza dei prodotti e dei servizi che copre, si verifica fra i marchi anteriori, si rinnova.

Chi può registrarlo: consorzi, associazioni, enti

In Italia la legge lo riserva alle persone giuridiche di diritto pubblico e alle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti5. Le società di capitali sono escluse, come scrive l'UIBM2.

Nell'Unione europea possono chiederlo le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, secondo la legge che le regola, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi, di stipulare contratti e di stare in giudizio, e le persone giuridiche di diritto pubblico7.

Il regolamento d'uso: il documento che decide

Il regolamento d'uso, con i controlli e le sanzioni che prevede, si allega alla domanda8. L'UIBM prevede che possa essere depositato fino a due mesi dopo la domanda3. All'EUIPO il termine è lo stesso, due mesi dal deposito. Il regolamento è il documento essenziale: dice chi può usare il marchio e quali condizioni deve rispettare9.

Cosa deve contenere, in Italia, una domanda di marchio collettivo10:

  • il nome del richiedente e lo scopo dell'associazione;
  • chi la rappresenta;
  • le condizioni di ammissione dei membri, se il titolare è un'associazione di categoria;
  • la rappresentazione del marchio e i prodotti o servizi che copre;
  • chi è autorizzato a usarlo;
  • le eventuali condizioni d'uso, e le sanzioni per chi viola il regolamento;
  • per un marchio che designa una provenienza geografica, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione per chi ha prodotti della zona.

A questa lista si aggiungono anche gli standard di qualità, i controlli previsti e chi li fa3.

Il regolamento del marchio collettivo deve essere applicato11: solo così il marchio dice a chi compra che il prodotto rispetta quelle regole. Se il regolamento cambia, le modifiche si comunicano all'UIBM8. Non è possibile avere un modello unico: il regolamento si prevede in base all'ente che lo userà, non si copia.

Collettivo, di certificazione, individuale: le differenze

Il marchio di certificazione è nel Codice dalla riforma del 2019, che ha recepito la direttiva europea del 20152. Si confonde spesso con il collettivo. La differenza sta in chi lo possiede e in cosa viene distinto dal marchio412.

Marchio individuale Marchio collettivo Marchio di certificazione
Cosa dice il prodotto viene da questa impresa il prodotto viene da un membro dell'ente titolare il prodotto ha le caratteristiche che il titolare certifica
Chi lo usa il titolare, e chi ha una licenza i membri dell'associazione altre imprese; il titolare no
Chi lo può chiedere una sola impresa persone giuridiche di diritto pubblico e associazioni di categoria persone fisiche o giuridiche, istituzioni, autorità e organismi accreditati, purché non forniscano prodotti o servizi del tipo che certificano
Regolamento d'uso no sì, allegato alla domanda sì, allegato alla domanda

Il titolare del marchio di certificazione certifica e non fornisce prodotti o servizi di quel tipo: l'UIBM lo chiama obbligo di neutralità. Il titolare del collettivo è l'ente di riferimento di chi produce.

Su un punto Italia e Unione dicono due cose diverse. In Italia il marchio di certificazione può indicare anche la provenienza geografica13; quello dell'Unione non può certificare la provenienza geografica14. Per legare un nome al territorio con un marchio dell'Unione resta il collettivo.

Il marchio collettivo geografico, e dove finisce rispetto a DOP e IGP

Un nome che dice da dove viene il prodotto, come marchio di una sola impresa, può essere rifiutato. Come marchio collettivo si può registrare: la legge ammette i segni che designano la provenienza geografica15.

La stessa norma prevede anche il caso al rovescio. Chi ha prodotti di quella zona ha diritto a usare il marchio e a entrare nell'associazione, se rispetta il regolamento. L'UIBM, infatti, può rifiutare la registrazione quando creerebbe un privilegio ingiustificato. E il titolare non può vietare ad altri l'uso corretto del nome geografico nel commercio15. Nell'Unione vale lo stesso principio, e il regolamento d'uso deve autorizzare chi ha prodotti della zona a diventare membro dell'associazione16. Anche l'EUIPO può rifiutare, se il pubblico può essere tratto in errore sul carattere del marchio17. Il nome del territorio resta di tutti; il marchio collettivo serve a indicare chi rispetta certe regole in quel territorio.

DOP e IGP, la denominazione d'origine protetta e l'indicazione geografica protetta, sono uno strumento diverso, con regole proprie: questa pagina non le spiega. La normativa fissa un confine molto chiaro: non si registra come marchio un segno che imita o richiama una DOP o una IGP, né uno che le regole dell'Unione su DOP e IGP escludono18.

La forma tipica: un'associazione di produttori registra come marchio collettivo il nome del proprio prodotto seguito da quello della zona. Più aziende lo usano, l'associazione lo possiede, il regolamento d'uso dice a quali condizioni.

Registrare un marchio collettivo: cosa c'è nel conto

Le tasse sono dell'ufficio, pubbliche e uguali per tutti, e cambiano. Prima del deposito si verificano le tariffe correnti sulle pagine dei due uffici (UIBM, «Costi di un deposito nazionale»; EUIPO, «I marchi UE nel dettaglio» e «Tasse e pagamenti»).

Il resto del conto vale per ogni marchio: la ricerca di anteriorità, le classi, l'elenco dei prodotti, il deposito. Le voci stanno in quanto costa registrare un marchio. Qui nessun prezzo nostro: si comincia dal nome.

Cosa possiamo fare noi, e cosa no

Seguiamo la pratica di marchio, come per ogni altro deposito. Prima la verifica gratuita del marchio sul nome che l'ente ha in mente, poi la ricerca di anteriorità sui marchi anteriori, identici e simili, le classi, il deposito all'UIBM o all'EUIPO: registrare un marchio è il servizio, il collettivo è un tipo di deposito. Se il nome non c'è ancora, lo creiamo. L'Avv. Elena Finotti rivede e firma ogni ricerca e ogni registrazione.

Il regolamento d'uso va allegato alla domanda.

Non facciamo la certificazione dei prodotti, la gestione del consorzio, i controlli sui membri, il disciplinare e la domanda di una DOP o di una IGP. E non promettiamo l'esito: l'UIBM può rifiutare un marchio collettivo geografico15, l'EUIPO una domanda che può trarre in errore il pubblico sul carattere del marchio17. Se l'ufficio fa un rilievo, lo diciamo e lo seguiamo insieme all'ente.

Fonti

Norme dello Stato italiano e dell'Unione europea, pagine ufficiali di UIBM ed EUIPO, lette il 06/10/2026. I numeri nel testo portano qui.

  1. Codice della proprietà industriale, art. 11
  2. UIBM, modifiche alla disciplina del marchio collettivo
  3. UIBM, pagina «Il marchio collettivo e il marchio di certificazione»
  4. EUIPO, pagina «I marchi UE nel dettaglio»
  5. Codice della proprietà industriale, art. 11, comma 1
  6. Codice della proprietà industriale, art. 11, comma 5
  7. Regolamento (UE) 2017/1001, art. 74, par. 1
  8. Codice della proprietà industriale, art. 11, comma 2
  9. Regolamento (UE) 2017/1001, art. 75
  10. Codice della proprietà industriale, art. 157, comma 1-bis
  11. Codice della proprietà industriale, art. 14, comma 2, lettera c
  12. Codice della proprietà industriale, artt. 11, 11-bis e 157
  13. Codice della proprietà industriale, art. 11-bis, comma 4
  14. Regolamento (UE) 2017/1001, art. 83, par. 1
  15. Codice della proprietà industriale, art. 11, comma 4
  16. Regolamento (UE) 2017/1001, artt. 74, par. 2, e 75, par. 2
  17. Regolamento (UE) 2017/1001, art. 76, par. 2
  18. Codice della proprietà industriale, art. 14, comma 1

Domande frequenti sul marchio collettivo

Un'associazione di produttori registra come marchio collettivo il nome del proprio prodotto seguito da quello della zona: più aziende lo usano, l'associazione lo possiede, il regolamento d'uso dice a quali condizioni. Un nome che come marchio di una sola impresa può essere rifiutato diventa il segno di chi rispetta le regole.

Il collettivo dice che il prodotto viene da un membro dell'ente titolare, e lo usano i membri. Il marchio di certificazione dice che il prodotto ha le caratteristiche che il titolare certifica: lo usano altre imprese, e il titolare non può fornire prodotti o servizi del tipo che certifica. Tutti e due hanno un regolamento d'uso allegato alla domanda.

In Italia no. Il Codice riserva il marchio collettivo alle persone giuridiche di diritto pubblico e alle associazioni di categoria, e l'UIBM scrive che le società di capitali sono escluse. Una Srl registra un marchio individuale e, se vuole farlo usare ad altri, lo concede in licenza.

Va allegato alla domanda. L'UIBM ammette di depositarlo fino a due mesi dopo, e all'EUIPO il termine è lo stesso. Conviene averlo pronto prima: è il documento che dice chi può usare il marchio e a quali condizioni, e ogni modifica va comunicata all'UIBM.

Dipende da dove si vende. Il deposito all'UIBM copre l'Italia; quello all'EUIPO copre tutta l'Unione europea con una sola domanda. Chi può chiederlo è simile nei due casi: enti pubblici e associazioni di produttori; per il marchio dell'Unione l'associazione deve poter essere titolare di diritti e obblighi a proprio nome. Le tariffe correnti si verificano sulle pagine dei due uffici.

Il nome, prima del modulo.

Cerchiamo il nome nel registro dei marchi e ti chiamiamo entro due giorni lavorativi per dirti, in parole semplici, cosa abbiamo visto. La ricerca sui marchi simili, rivista e firmata dall'Avv. Elena Finotti, sta nella proposta, se decidi di andare avanti.

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